Mezzi ausiliari
Gli assicurati dell’AI hanno diritto, nei limiti fissati in un elenco allestito dal Consiglio federale, ai mezzi ausiliari di cui necessitano per poter continuare ad esercitare un’attività lucrativa o ad adempiere le mansioni consuete (per es. le mansioni domestiche). Questo vale anche per i mezzi ausiliari necessari per lo studio, la formazione e l’assuefazione funzionale. Gli assicurati dell’AI hanno diritto anche ai mezzi ausiliari di cui necessitano per condurre con la maggiore indipendenza e autonomia possibile la loro vita privata. Ne fanno parte i mezzi ausiliari che facilitano lo spostamento, i contatti con l’ambiente e l’ampliamento dell’autonomia.
- Lista dei mezzi ausiliari
- Prestazioni 4.03 - Mezzi ausiliari dell’AI
- Prestazioni 4.07 - Veicoli a motore dell’AI
- Prestazioni 4.08 - Apparecchi acustici dell’AI
- Prestazioni 3.07 - Apparecchi acustici dell’AVS
- Informazione per la fornitura di apparecchi acustici