Indennità per l'altro genitore
Nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio i padri esercitanti un’attività lucrativa nonché le mogli delle madri, considerate come l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC), hanno diritto a due settimane di congedo pagato. Durante tale congedo sussiste il diritto al risarcimento del mancato guadagno. Il massimo di 14 giorni retribuiti può essere utilizzato in modo continuativo o distribuito su singoli giorni.
L’indennità per la perdita di guadagno ammonta all’80 % del reddito medio conseguito prima del parto. L'importo massimo del compenso giornaliero è limitato.
Informazioni
- Opuscolo 6.04 - Indennità per l'altro genitore
- Tabelle zur Ermittlung der EO-Tagesentschädigungen ab 2023 (267.87 KByte)
Moduli
- Richiesta d'indennità per l'altro genitore - 318.747
- Foglio complementare alla richiesta d'indennità per l'altro genitore - 318.748
- Attestazione del datore di lavoro - per persone disoccupate senza indennità die disoccupazione - 318.749
- Richiesta d’indennità supplementari in caso di decesso di un genitore - 318.739