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Indennità del padre o della moglie della madre AG

Indennità per l'altro genitore

Nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio i padri esercitanti un’attività lucrativa nonché le mogli delle madri, considerate come l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC), hanno diritto a due settimane di congedo pagato. Durante tale congedo sussiste il diritto al risarcimento del mancato guadagno. Il massimo di 14 giorni retribuiti può essere utilizzato in modo continuativo o distribuito su singoli giorni.
L’indennità per la perdita di guadagno ammonta all’80 % del reddito medio conseguito prima del parto. L'importo massimo del compenso giornaliero è limitato.

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