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Indennità di adozione

Indennità di adozione

Le persone che accolgono un adottando di età inferiore ai quattro anni hanno diritto, nel primo anno dalla data dell’accoglimento, a un congedo di adozione fino a un massimo di due settimane. Durante il congedo di adozione si ha diritto a un’indennità di perdita di guadagno.

L'ufficio federale di compensazione (CFC) è responsabile del pagamento di questa prestazione.

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la CFC:

Cassa federale di compensazione CFC
Schwarztorstrasse 59
3003 Bern

Telefono: 058 462 64 25
Fax: 058 462 88 71
E-Mail: info.eak@zas.admin.ch
Sito internet: www.eak.admin.ch

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