Indennità di adozione
Le persone che accolgono un adottando di età inferiore ai quattro anni hanno diritto, nel primo anno dalla data dell’accoglimento, a un congedo di adozione fino a un massimo di due settimane. Durante il congedo di adozione si ha diritto a un’indennità di perdita di guadagno.
L'ufficio federale di compensazione (CFC) è responsabile del pagamento di questa prestazione.
Informazioni
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la CFC:
Cassa federale di compensazione CFC
Schwarztorstrasse 59
3003 Bern
Telefono: 058 462 64 25
Fax: 058 462 88 71
E-Mail: info.eak@zas.admin.ch
Sito internet: www.eak.admin.ch
Moduli
- Richiesta d'indennità di adozione - 318.754 (modulo elettronico)
- Foglio complementare alla richiesta d'indennità di adozione - 318.754.1 (modulo elettronico)