Fatturazione e riscossione dei contributi
Uno dei compiti fondamentali della cassa di compensazione, oltre a stabilire i contributi, è riscuoterli. La riscossione dei contributi include la fatturazione, la procedura di diffida e quella di esecuzione, ed è regolamentata dalle disposizioni di legge.
Informazioni
Di regola i contributi d'acconto vengono fatturati ogni trimestre, mensilmente per i datori di lavoro con una somma annuale dei salari superiore a CHF 200'000. Le fatture di acconto sono pagabili entro il 10° giorno del mese successivo alla fatturazione.
Le fatture per contributi da compensare o reclamati sono pagabili entro 30 giorni dalla fatturazione.
La cassa di compensazione può concedere dilazioni di pagamento con versamenti rateali periodici, se sussistono verosimili difficoltà finanziarie. Il primo pagamento rateale deve essere effettuato immediatamente, e anche i contributi correnti devono essere pagati entro il termine stabilito. La concessione di una dilazione di pagamento è considerata diffida ed è nulla se le condizioni di pagamento non sono rispettate.
Sui contributi non versati entro il termine stabilito possono essere applicati interessi di mora, calcolati in base alle disposizioni di legge. Le dilazioni di pagamento autorizzate non interrompono la decorrenza dei termini per gli interessi di mora sui pagamenti. Il tasso d'interesse ammonta al 5% all'anno.
Per i contributi non dovuti, che la cassa di compensazione restituisce o compensa, vengono versati interessi compensativi, calcolati in base alle disposizioni di legge. Il tasso d'interesse ammonta al 5% all'anno.
In linea di massima la Cassa di compensazione AVS del Cantone dei Grigioni non ritira a posteriori esecuzioni avviate a giusto titolo, in quanto ciò inficia la veridicità del registro delle esecuzioni. Se l’esecuzione è avvenuta a giusto titolo non sussiste alcun motivo di ritirarla a posteriori. Solo in casi eccezionali e su richiesta scritta motivata esaminiamo la possibilità di una cancellazione di esecuzioni dal registro.
I seguenti link forniscono informazioni sulle nostre opzioni di pagamento:
Modifiche nella legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) con effetto al 01.01.2025
A partire dal 1° gennaio 2025 nella legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) entreranno in vigore alcune importanti modifiche. Una novità importante concerne la riscossione dei contributi AVS non ancora saldati:
A partire dal 1° gennaio 2025 un'eventuale esecuzione per persone fisiche o giuridiche iscritte nel registro di commercio avviene in via di fallimento e non più in via di pignoramento. Nel caso di una procedura d'esecuzione, le imprese e le persone con un'attività lucrativa indipendente che non sono in grado di adempiere ai loro obblighi finanziari vengono invitate dal tribunale a saldare le fatture aperte. Se non avviene alcun pagamento, il tribunale competente dichiara il fallimento e l'impresa viene chiusa.
Le casse di compensazione devono attuare queste nuove prescrizioni di legge e non possono influire in nessun modo sulle modifiche. Le persone che non sono iscritte nel registro di commercio continueranno anche in futuro a seguire un'esecuzione in via di pignoramento.
Per debitrici e debitori le esecuzioni e le procedure di fallimento comportano spese e difficoltà considerevoli che possono essere evitate pagando gli importi richiesti entro il termine previsto o concludendo un relativo accordo di pagamento.
Maggiori informazioni sono disponibili nel promemoria AVS 2.14 Lotta contro il fallimento abusivo.