Indennità per l'altro genitore
Nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio i padri esercitanti un’attività lucrativa nonché le mogli delle madri, considerate come l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC), hanno diritto a due settimane di congedo pagato. Durante tale congedo sussiste il diritto al risarcimento del mancato guadagno. Il massimo di 14 giorni retribuiti può essere utilizzato in modo continuativo o distribuito su singoli giorni.
Informazioni
- Opuscolo 6.04 - Indennità per l'altro genitore
- Tabelle zur Ermittlung der EO-Tagesentschädigungen ab 2023 (267.87 KByte)